L'art. 12 della legge 23 Dicembre1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000), modificando la nota dell'art. 26 del “Testo Unico delle Accise” approvato con D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (e successive modifiche ed integrazioni), ha ricompreso fra gli usi industriali, sottoposti ad aliquota d’accisa più favorevole di quella prevista per gli usi civil, anche gli utilizzi di gas naturale negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro e nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro.
Il Ministero delle Finanze, con Circolare 64/D del 3 Aprile 2000, ha precisato, fra l’altro, che debbono considerarsi compresi negli usi industriali non solo gli impieghi di gas metano negli impianti sportivi propriamente detti, ma anche gli utilizzi in tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi, ecc.) annesse a tali impianti. I consumi debbono ritenersi ammessi alle aliquote ridotte di accisa anche quando il gas metano è impiegato solamente nella struttura annessa e l'impianto sportivo per le sue caratteristiche strutturali non utilizza il gas naturale.
Con il nuovo anno, a seguito della Legge di Bilancio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019 (Legge 160 del 27.12.2019), le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) saranno “recuperabili” sono se pagate attraverso un metodo tracciabile quali carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni.
Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.
Informate tempestivamente i genitori dei minori che partecipano alle vostre attività sportive e, qualora fossero interessati alla detrazione IRPEF, invitateli ad utilizzare metodi diversi dal contante.
ATTENZIONE: ciò non significa che siete obbligati a dotarvi di POS! Oltre alle carte, sono validi i bonifici, gli assegni ed i sistemi di pagamento registrati attraverso banche e/o Poste.
Le FSN/DSA/EPS devono caricare per ogni ASD/SSD affiliata, oltre ai dati riferiti ai tesserati, anche informazioni dettagliate su attività sportive, didattiche e formative svolte.
Le attività in questione sono:
La Regione Puglia smentisce la presenza di qualsivoglia accordo con le ASL e con i medici certificatori specialisti in medicina dello sport circa la proroga del rilascio dei certificati cartacei e ribadisce quanto stabilito con le Determine Dirigenziali 782 del 04/08/2017 e 824 del 05/09/2017: i certificati di idoneità/non idoneità alla pratica sportiva agonistica rilasciati a partire dal 01/11/2017 ad atleti tesserati da società/associazioni sportive o che le stesse intendono tesserare, devono essere prodotti esclusivamente attraverso il Sistema Informativo della Medicina dello Sport (SIMS) e devono riportare la firma digitale del medico certificatore. Certificati prodotti secondo procedure differenti quali ad esempio la procedura cartacea, non hanno alcuna validità ai sensi di legge.
Di conseguenza atleti in possesso di certificazione cartacea avente data successiva al 1/11/2017 saranno considerati sprovvisti di certificazione e la società/associazione/federazione sportiva di appartenenza sarà soggetta a sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 1 comma 1 septies della LR 18/2013.
Con la deliberazione n° 1691 del Consiglio Nazionale del CONI del 07/07/2021, l’elenco delle discipline riconosciute è stato integrato con le seguenti discipline: Automodellismo Dinamico Radiocomandato, Sim Racing (Automobilismo), Biathle, Combinata, Laser Run, Pentathlon, Tetrathlon, Triathle, Triathlon (Pentathlon Moderno) e Scooter (Sport Rotellistici).
A.S.C. Taranto 2022 - Email: taranto@ascsport.it